Art. 1.

      1. Fermo restando l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, ciascun procuratore generale di corte d'appello, sentiti i procuratori del distretto, formula proposte motivate di priorità di esercizio dell'azione penale che tengano specificatamente conto dei fenomeni criminali del distretto. Nel formulare le loro proposte i procuratori generali individuano anche le possibili connessioni tra tipi di reati da perseguire e mezzi d'indagine da utilizzare, tenendo conto anche dei criteri di priorità indicati nell'articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
      2. I procuratori generali inviano le loro motivate proposte al procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale le trasmette al Ministro della giustizia, con riferimento sia alle priorità sia ai mezzi di indagine.
      3. Il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze inviano al Ministro della giustizia le loro proposte, con riferimento sia alle priorità sia ai mezzi di indagine.
      4. Il Ministro della giustizia, sulla base delle informazioni ricevute, sottopone all'approvazione del Parlamento una coerente e motivata proposta sulle priorità da seguire nell'esercizio dell'azione penale.
      5. I soggetti che partecipano alla definizione delle priorità effettuano un monitoraggio sulla efficacia operativa delle priorità decise dal Parlamento e sulle eventuali carenze riscontrate e ne comunicano annualmente i risultati al Ministro della giustizia. Nell'ambito delle loro attività di monitoraggio i procuratori generali verificano anche l'efficacia dell'azione penale promossa dai singoli sostituti del distretto e di quella promossa da gruppi di

 

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sostituti che si occupano congiuntamente di singoli casi, tenendo analiticamente conto degli esiti giudiziari di tali iniziative.
      6. Con cadenza annuale i procuratori generali forniscono al Ministro della giustizia i risultati della loro attività di monitoraggio sull'esercizio dell'azione penale, sull'uso dei mezzi di indagine riguardanti il loro distretto e sull'uso delle misure restrittive della libertà personale.
      7. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, ivi incluse le risultanze del monitoraggio relativo all'esercizio dell'azione penale e alle sue risultanze giudiziarie, all'uso dei mezzi d'indagine e all'uso delle misure restrittive della libertà personale.
      8. Il Ministro della giustizia, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dai procuratori generali e dagli altri Ministri interessati, può proporre al Parlamento modifiche alle priorità precedentemente fissate in occasione della sua relazione annuale sullo stato della giustizia oppure in qualsiasi altra occasione lo reputi necessario.
      9. Al fine di ristabilire il principio dell'unità dell'azione penale e della struttura unitaria degli uffici del pubblico ministero, i procuratori della Repubblica ed i procuratori generali, nell'ambito delle loro competenze, assicurano che nelle attività di indagine i sostituti si attengano alle indicazioni concernenti le priorità e l'uso dei mezzi di indagine, per rendere maggiormente efficace l'azione repressiva ed eliminare le disfunzioni che si connettono al fenomeno della personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero.